PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICERCA
(art. 27 ter Decreto Legislativo n° 286/98 e succ. mod.)
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Moduli 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n° 4);
- Fotocopia della convenzione di accoglienza stipulata con l’Istituto di ricerca;
- Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i Moduli 1 e 2 verranno compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione che ha rilasciato il nulla osta all’ingresso.
NOTE:
– In caso di proroga del programma di ricerca il permesso di soggiorno per ricercatore è rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza.
– La procedura si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante nel territorio nazionale ad altro titolo. In tale caso, al ricercatore è rilasciato il relativo permesso di soggiorno, in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell’effettiva residenza all’estero per la procedura di rilascio del nulla osta presso lo Sportello Unico della competente Prefettura-UTG.
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