(art. 5 e 26 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. art. 39 D.P.R. 394/99 e succ. mod.)
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n° 4);
- Per il rilascio del permesso di soggiorno:
- fotocopia della certificazione, rilasciata dalla rappresentanza diploma-tica/consolare italiana nel Paese di appartenenza dello straniero, dell’esistenza dei requisiti, previsti dall’art. 26 del decreto legislativo 286/98 e successive modifiche e dall’art. 39 del D.P.R. 394/99 e successive modifiche, per il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo.
- Per il rinnovo del permesso di soggiorno:
- fotocopia dell’autorizzazione o della licenza, o dell’iscrizione in apposito albo o registro, o della presentazione di dichiarazione o denuncia prevista dalla normativa vigente per l’esercizio della attività professionale svolta;
- fotocopia iscrizione alla CCIAA;
- fotocopia dichiarazione dei redditi.
- L’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che svolge in Italia attività come socio prestatore d’opera presso società, anche cooperative, dovrà essere corredata, oltre che dalla documentazione indicata nelle lettere a, b, d, anche di:
- dichiarazione del Presidente della Società in ordine alle mansioni svolte dal socio lavoratore, con allegata fotocopia del documento d’identità del dichiarante;
- fotocopia del libro soci (pagina del frontespizio del libro soci unitamente alla pagina relativa alla iscrizione dello straniero socio).
NOTE:
– Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero e consente l’esercizio del lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell’elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro. Con il rinnovo è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l’attività effettivamente svolta.
-Il permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro autonomo nell’ambito del decreto di programmazione dei flussi di ingresso per cittadini stranieri. In tale caso la certificazione attestante la presenza dei requisiti richiesti dalla norma per il lavoro autonomo è rilasciata dallo Sportello Unico Immigrazione previa verifica della disponibilità di una quota e la compilazione dei moduli 1 e 2 per la richiesta di permesso di soggiorno avverrà presso questo ultimo Ufficio.
– La condanna irrevocabile per i reati in materia di tutela del diritto di autore, di contraffazione, uso e commercio di marchi o segni distintivi contraffatti comporta la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero.
– Il reddito dovrà essere non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e dovrà essere dimostrato allegando la fotocopia della dichiarazione dei redditi, o in caso di attività in forma autonoma iniziata nell’anno, o nei quali l’ordinamento non preveda l’obbligo della dichiarazione dei redditi, il reddito potrà essere dimostrato con altra “obiettiva” documentazione.
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