(art. 39 Decreto Legislativo n° 286/98 e succ. mod. ; artt. 44 bis, 45 e 46 DPR 394/99 e succ. mod.)
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n.4);
- Per il primo rilascio del permesso di soggiorno deve essere prodotta:
- fotocopia della certificazione attestante il corso di studio da seguire, vistata dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare Italiana all’atto del rilascio del visto di ingresso;
- fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale, per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia e/o infortuni.
- Per il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere prodotta:
- fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per il periodo della durata del permesso di soggiorno. Lo studente lavoratore può dimostrare il reddito tramite compilazione del modulo 2;
- fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia ed infortuni.
- fotocopia certificazione attestante il superamento di almeno un esame di profitto per il 1° rinnovo e di almeno 2 esami per i successivi rinnovi del permesso di soggiorno, salvo cause di forza maggiore.
- Per il rilascio del permesso di soggiorno per mobilità dello studente all’interno dell’Unione Europea (art.39, comma 4 ter), deve essere prodotta:
- documentazione proveniente dalle autorità accademiche del Paese membro nel quale ha svolto il corso di studi, che attesta che il programma di studi da svolgere in Italia è complementare al programma di studi già svolto;
- fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per il periodo della durata del permesso di soggiorno;
- fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia ed infortuni.
NOTE:
- Il permesso di soggiorno per studio autorizza lo svolgimento di attività lavorativa part-time per un massimo di 20 ore settimanali e un limite annuale di 1.040 ore.
- Il permesso di soggiorno per studio può essere rinnovato solo se il visto di ingresso è stato rilasciato per la frequenza di un corso di studio pluriennale.
- Il permesso di soggiorno per studio non può essere in ogni caso rinnovato per più di tre anni oltre la durata del corso di studi pluriennale.
- Il permesso di soggiorno per studio non può essere utilizzato o rinnovato per la frequenza di un corso di studi diverso da quello per il quale è stato concesso il visto ad eccezione del transito ad altra facoltà concesso dalla Autorità accademica e dell’accesso ad un corso di tipo universitario intrapreso al termine della frequenza in Italia o un corso di livello medio/superiore.
- Il permesso di soggiorno per studio può essere convertito in quello per lavoro acquisendo una quota nell’ambito del decreto di programmazione dei flussi di ingresso per lavoro dimostrando il possesso dei requisiti richiesti dalla norma per la tipologia del lavoro svolto:
- dallo straniero già regolarmente presente sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età;
- dallo straniero che ha conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativo corso di studi in Italia.
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