(art. 27, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. art. 40 D.P.R. 394/99 e succ. mod.).
TRADUTTORI ED INTERPRETI
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso presso lo sportello unico immigrazione competente, qualora sia stata modificata una delle clausole del contratto di soggiorno.
NOTE:
- La richiesta di nulla osta per il lavoro subordinato, o il lavoro autonomo, deve essere corredata dal titolo di studio o attestato professionale, specifici per le lingue richieste.
- I traduttori ed interpreti possono fare ingresso anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. Anche in questo caso l’ingresso è al di fuori delle quote stabilite con il decreto di programmazione dei flussi di ingresso. A seguito del rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo sarà rilasciato il relativo permesso di soggiorno.
In tal caso, l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno dovrà essere corredata di:- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
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