(art. 1 della L. 39/90 e D.P.R. 303/04)
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato ( Modulo 1 e Modulo 2 qualora in possesso di reddito);
- Fotocopia di tutto il documento di viaggio (se in possesso).
NOTE:
– Per la richiesta contestuale del rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio compilare sezione n. 6 del modulo 1 allegando il relativo bollettino di pagamento.
– La durata del documento di viaggio rinnovato non potrà essere superiore a quella del permesso di soggiorno.
PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO
(art. 9 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. artt. 16e 17 del D.P.R. n 394/99 e succ. mod.)
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n°4);
- Fotocopia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD,rilasciato dal datore di lavoro, relativi all’anno precedente;
- Certificato del casellario giudiziario e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso;
- Per soggiornanti di lungo periodo UE, la richiesta del Permesso di soggiorno deve essere corredata anche per i figli minori da:
- Fotocopia certificazione anagrafica attestante lo stato di figlio minore. Se proviene dall’estero, la certificazione deve essere tradotta, legalizzata e validata dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana salvo diversamente disposto da accordi internazionali. Non è richiesta tale documentazione qualora il minore abbia fatto ingresso con il visto per ricongiungimento familiare.
- Fotocopia del certificato di idoneità alloggiativa ai sensi dell’art. 29 comma 3, lettera a), Decreto Legislativo n. 286/98 e successive modifiche.
NOTE:
– Il titolo di soggiorno può essere richiesto dallo straniero titolare di un Permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi ( famiglia, lavoro subordinato a tempo indeterminato, lavoro autonomo, asilo, motivi religiosi, status apolidia ), regolarmente soggiornante in Italia da almeno 5 anni;
– Per l’istanza del singolo straniero privo di familiare a carico in Italia,il reddito dovrà essere non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale;
– Il titolo di soggiorno può essere richiesto anche dal coniuge e i figli minori conviventi dello straniero richiedente il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. In tal caso lo straniero deve dimostrare di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari.
– Il coniuge e i figli minori conviventi ultraquattordicenni dello straniero richiedente il titolo di soggiorno devono provvedere a compilare un proprio modulo 1 (o anche il modulo 2 se in possesso di redditi propri individuali);
– Nei casi nei quali l’ordinamento non disponga l’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi (ad es. collaboratori domestici) il reddito potrà essere dimostrato con altra obiettiva documentazione (busta paga, contributi INPS);
– Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell’interessato, corredata di nuove fotografie.
PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO RICHIESTO DAL FAMILIARE CONVIVENTE
(art. 9 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.; art. 16 e 17 del D.P.R. n. 394/99 e succ. mod.)
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato Modulo 1, o anche modulo 2 se in possesso di redditi propri;
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- Fotocopia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD, rilasciato dal datore di lavoro, relativo all’anno precedente proprio, ove percepito, e del familiare straniero convivente;
- Certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (solo per il richiedente straniero maggiorenne);
- Fotocopia documentazione anagrafica attestante il rapporto di parentela. Se proveniente dall’estero la certificazione deve essere tradotta, legalizzata e validata dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare italiana, salvo diversamente disposto da accordi internazionali.
NOTE:
– Possono richiedere il titolo di soggiorno: il coniuge, i figli minori, gli ascendenti conviventi regolarmente soggiornanti.
CONVERSIONE PERMESSO DI SOGGIORNO DI ALTRO TIPO IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI
(art. 30 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.)
- stanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- Documentazione anagrafica comprovante il legame familiare.
- Fotocopia della dichiarazione dei redditi del familiare straniero con il quale si chiede la coesione.
- Certificato di idoneità alloggiativa ai sensi dell’art. 29, comma 3, lett. a), Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. rapportato alla composizione del nucleo familiare.
NOTE:
– L’istanza di conversione del permesso di soggiorno di altra tipologia in quello per motivi di famiglia può essere presentata:
- dallo straniero, regolarmente soggiornante ad altro titolo da almeno un anno che abbia contratto matrimonio in Italia con cittadino italiano o di uno stato membro dell’U.E. ovvero con cittadino straniero regolarmente soggiornante;
- dal familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare con straniero regolarmente soggiornante in Italia;
- al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno stato membro dell’U.E. residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare, cioè entro l’ultimo anno di validità del permesso di soggiorno.
-Se la documentazione anagrafica proviene dall’estero deve essere tradotta, legalizzata e validata dalla rappresentanza diplomatica/consolare italiana del paese di appartenenza dello straniero, salvo diversamente previsto da accordi internazionali sottoscritti tra l’Italia e il Paese di appartenenza.
– Se la documentazione anagrafica è registrata nei registri di stato civile italiani la compilazione del Modulo 1 equivale ad autocertificazione.
– I parametri di reddito, proveniente da fonte lecita, che bisogna dimostrare di possedere sono quelli fissati dall’art. 29, comma 3, lett. b), del decreto legislativo n. 286/98 e succ. mod.:
- per 1 familiare – l’importo annuo dell’assegno sociale;
- per 2 o 3 familiari – il doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale;
- 4 o più – il triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale.
Il reddito può essere provato con la copia della dichiarazione dei redditi, oppure nei casi nei quali l’ordinamento non disponga l’obbligo della dichiarazione dei redditi, con altra “obiettiva” documentazione.
Per la determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
– Per la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di famiglia con straniero riconosciuto rifugiato politico e per coesione familiare con cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell’U.E. è sufficiente produrre documentazione attestante il rapporto di parentela.
– Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero ed è rinnovabile unitamente al permesso di soggiorno di questo ultimo.
DUPLICATO DELLA CARTA O DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n° 4);
- Fotocopia della denuncia di furto o smarrimento presentata presso gli Uffici delle Forze di Polizia.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI FAMIGLIA
( artt. 29, 30 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. )
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n° 4);
- Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno il Modulo 1 è compilato presso lo Sportello Unico Immigrazione, che ha rilasciato il nulla osta all’ingresso per il ricongiungimento familiare;
- La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da una dichiarazione del familiare, che ha richiesto ed ottenuto il ricongiungimento familiare o con il quale è stata effettuata la coesione familiare, di provvedere al sostentamento del componente il suo nucleo familiare.
NOTE:
- Il permesso per motivi di famiglia ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero che ha ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare ed è rinnovabile insieme a questo ultimo;
- Il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare:
- l’esercizio di attività di lavoro subordinato può avvenire previo inserimento nell’elenco anagrafico o se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- l’esercizio di attività di lavoro autonomo può avvenire previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente previsto per l’attività professionale svolta.
- Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia è rilasciato allo straniero che ha fatto ingresso per ricongiungimento familiare, o con un visto al seguito del proprio familiare, o negli altri casi indicati nella scheda “conversione del permesso di soggiorno da altro motivo in quello per famiglia”.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI FAMIGLIA DEL FIGLIO MINORE
(art. 9, 30 e 31 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. Artt. 16 e 17 DPR 394/99 e succ. mod.)
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno il Modulo 1 sarà compilato presso lo Sportello Unico Immigrazione, che ha rilasciato il nulla osta all’ingresso per il ricongiungimento familiare;
- Per la richiesta di permesso di soggiorno per famiglia, per il minore convivente nel modello 1 dovrà necessariamente essere riportato il numero del permesso di soggiorno del genitore.
NOTE:
– Il permesso di soggiorno per famiglia consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
– Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero che ha ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare, è rinnovabile insieme con questo ultimo.
– Al compimento della maggiore età allo straniero titolare di un permesso di soggiorno per famiglia è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro a seconda dell’attività svolta.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO
(art. 5 e 26 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. art. 39 D.P.R. 394/99 e succ. mod.)
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n° 4);
- Per il rilascio del permesso di soggiorno:
- fotocopia della certificazione, rilasciata dalla rappresentanza diploma-tica/consolare italiana nel Paese di appartenenza dello straniero, dell’esistenza dei requisiti, previsti dall’art. 26 del decreto legislativo 286/98 e successive modifiche e dall’art. 39 del D.P.R. 394/99 e successive modifiche, per il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo.
- Per il rinnovo del permesso di soggiorno:
- fotocopia dell’autorizzazione o della licenza, o dell’iscrizione in apposito albo o registro, o della presentazione di dichiarazione o denuncia prevista dalla normativa vigente per l’esercizio della attività professionale svolta;
- fotocopia iscrizione alla CCIAA;
- fotocopia dichiarazione dei redditi.
- L’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che svolge in Italia attività come socio prestatore d’opera presso società, anche cooperative, dovrà essere corredata, oltre che dalla documentazione indicata nelle lettere a, b, d, anche di:
- dichiarazione del Presidente della Società in ordine alle mansioni svolte dal socio lavoratore, con allegata fotocopia del documento d’identità del dichiarante;
- fotocopia del libro soci (pagina del frontespizio del libro soci unitamente alla pagina relativa alla iscrizione dello straniero socio).
NOTE:
– Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero e consente l’esercizio del lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell’elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro. Con il rinnovo è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l’attività effettivamente svolta.
-Il permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro autonomo nell’ambito del decreto di programmazione dei flussi di ingresso per cittadini stranieri. In tale caso la certificazione attestante la presenza dei requisiti richiesti dalla norma per il lavoro autonomo è rilasciata dallo Sportello Unico Immigrazione previa verifica della disponibilità di una quota e la compilazione dei moduli 1 e 2 per la richiesta di permesso di soggiorno avverrà presso questo ultimo Ufficio.
– La condanna irrevocabile per i reati in materia di tutela del diritto di autore, di contraffazione, uso e commercio di marchi o segni distintivi contraffatti comporta la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero.
– Il reddito dovrà essere non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e dovrà essere dimostrato allegando la fotocopia della dichiarazione dei redditi, o in caso di attività in forma autonoma iniziata nell’anno, o nei quali l’ordinamento non preveda l’obbligo della dichiarazione dei redditi, il reddito potrà essere dimostrato con altra “obiettiva” documentazione.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO
(artt. 5, 5 bis, 21, 22 del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. artt. 9 ,13, 14 D.P.R. n. 394/99 e succ. mod.)
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- Per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato;
- Per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato deve essere prodotta copia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato sottoscritto tra le parti unitamente alla ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale lo stesso è stato inviato Sportello Unico Immigrazione competente, ad eccezione dei casi nei quali il contratto di soggiorno per lavoro non abbia subito alcuna variazione rispetto a quello sottoscritto al momento dell’ingresso in Italia.
NOTE:
-Il permesso di soggiorno per lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La durata del permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare la durata di un anno per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di due anni per quello a tempo indeterminato.
– Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiare può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso.
– Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, non stagionale, consente l’esercizio del lavoro autonomo previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto per l’esercizio dell’attività professionale svolta e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività lavorativa in forma autonoma, nonché l’esercizio dell’attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperativa.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO
(art. 27, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.; art. 40 D.P.R. 394/99 e succ. mod.)
DIRIGENTI O PERSONALE ALTAMENTE SPECIALIZZATO DI SOCIETÀ AVENTI SEDE O FILIALI IN ITALIA OVVERO DI UFFICI DI RAPPRESENTANZA DI SOCIETÀ ESTERE CHE ABBIANO LA SEDE PRINCIPALE DI ATTIVITÀ NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO, OVVERO DIRIGENTI DI SEDI PRINCIPALI IN ITALIA DI SOCIETA’ ITALIANE O DI SOCIETA’ DI ALTRO STATO MEMBRO DELL’U.E.
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso presso lo sportello unico immigrazione competente, qualora sia stata modificata una delle clausole del contratto di soggiorno.
NOTE:
– Il nulla osta al lavoro di cui all’art. 27, comma 1 lett. a), e quindi il relativo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, è rilasciato ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari che qualificano l’attività come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi nell’ambito dello stesso settore.
– Il trasferimento temporaneo, di durata legata all’effettiva esigenza della azienda, definita e predeterminata nel tempo, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni.
– Al termine del trasferimento temporaneo è possibile l’assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l’azienda distaccata.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO
(art. 27, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. art. 40 D.P.R. 394/99 e succ. mod.).
LETTORI UNIVERSITARI DI SCAMBIO O DI MADRE LINGUA
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso presso lo sportello unico immigrazione competente, qualora sia stata modificata una delle clausole del contratto di soggiorno.
NOTE:
- Per i lettori universitari di scambio o di madre lingua il nulla osta al lavoro è subordinato alla richiesta di assunzione, anche a tempo indeterminato, dell’università o dell’istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblico o privato, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l’espletamento delle relative attività.
- I lettori universitari di scambio o di madre lingua possono fare ingresso anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. Anche in questo caso l’ingresso è al di fuori delle quote stabilite con il decreto di programmazione dei flussi di ingresso. A seguito del rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo sarà rilasciato il relativo permesso di soggiorno.
In tal caso l’istanza dovrà essere corredata- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO
(art. 27, comma 1, lett. c) Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.; art. 40 D.P.R. 394/99 e succ. mod.)
PROFESSORI UNIVERSITARI E RICERCATORI DESTINATI A SVOLGERE IN ITALIA INCARICO ACCADEMICO O UNA ATTIVITA’ RETRIBUITA, DI RICERCA PRESSO UNIVERSITA’, ISTITUTI DI ISTRUZIONE O DI RICERCA OPERANTI IN ITALIA.
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso presso lo sportello unico immigrazione competente, qualora sia stata modificata una delle clausole del contratto di soggiorno.
NOTE:
- Per i professori universitari e ricercatori di scambio o di madre lingua il nulla osta al lavoro è subordinato alla richiesta di assunzione, anche a tempo indeterminato, dell’Università o dell’Istituto di istruzione superiore e di ricerca pubblico o privato, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l’espletamento delle relative attività.
- I professori universitari e ricercatori di scambio o di madre lingua possono fare ingresso anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. Anche in questo caso l’ingresso è al di fuori delle quote stabilite con il decreto di programmazione dei flussi di ingresso. A seguito del rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo sarà rilasciato il relativo permesso di soggiorno.
In tal caso la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno deve essere corredata di:- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO
(art. 27, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. art. 40 D.P.R. 394/99 e succ. mod.).
TRADUTTORI ED INTERPRETI
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso presso lo sportello unico immigrazione competente, qualora sia stata modificata una delle clausole del contratto di soggiorno.
NOTE:
- La richiesta di nulla osta per il lavoro subordinato, o il lavoro autonomo, deve essere corredata dal titolo di studio o attestato professionale, specifici per le lingue richieste.
- I traduttori ed interpreti possono fare ingresso anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. Anche in questo caso l’ingresso è al di fuori delle quote stabilite con il decreto di programmazione dei flussi di ingresso. A seguito del rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo sarà rilasciato il relativo permesso di soggiorno.
In tal caso, l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno dovrà essere corredata di:- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO
(art. 27, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. art. 40 D.P.R. 394/99 e succ. mod.).
COLLABORATORI FAMILIARI AVENTI REGOLARMENTE IN CORSO ALL’ESTERO DA ALMENO UN ANNO, RAPPORTI DI LAVORO DOMESTICO A TEMPO PIENO CON CITTADINI ITALIANI O DI UNO DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL’ESTERO CHE SI TRASFERISCONO IN ITALIA, PER LA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO.
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso presso lo sportello unico immigrazione competente, qualora sia stata modificata una delle clausole del contratto di soggiorno.
NOTE:
– Per il rilascio del nulla osta deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare.
– Il Nulla osta al lavoro non può essere rilasciato a collaboratori familiari di cittadini stranieri.
– I lavoratori di cui al presente comma possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l’originario nulla osta.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER TIROCINIO/FORMAZIONE PROFESSIONALE
(art. 27, comma 1, lett. f) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. e art. 40 e 44 bis, commi5 e 6, del D.P.R. n. 394/99 e succ. mod.)
PERSONE AUTORIZZATE A SOGGIORNARE PER MOTIVI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, CHE SVOLGONO PERIODI TEMPORANEI DI ADDESTRAMENTO PRESSO DATORI DI LAVORO ITALIANI EFFETTUANDO ANCHE PRESTAZIONI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO LAVORO SUBORDINATO.
- Se l’ingresso in Italia è nell’ambito di un rapporto di tirocinio funzionale, lo straniero deve fare ingresso in Italia con un visto per studio. In tal caso l’istanza dovrà essere corredata:
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- Progetto formativo vistato dalla regione, nell’ambito del quale si svolge il tirocinio.
- Se l’ingresso in Italia è per la frequenza di un corso di formazione professionale (organizzato da enti di formazione accreditati ai sensi del Decreto Legislativo 31/3/98 n. 112) finalizzato al riconoscimento di una qualifica o comunque alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, lo straniero deve essere in possesso di un visto per studio. In tal caso l’istanza dovrà essere corredata:
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- Documento attestante l’iscrizione al corso di formazione professionale rilasciato dall’Ente accreditato;
- La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata dalla documentazione attestante la frequenza al corso di formazione rilasciata dall’Ente accreditato.
- Se l’ingresso in Italia dello straniero è per attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall’organizzazione dalla quale dipende, l’istanza dovrà essere corredata:
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso allo lo Sportello Unico Immigrazione competente.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO
(art. 27, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. e art. 40 del D.P.R. 394/99 e succ. mod.)
LAVORATORI DIPENDENTI REGOLARMENTE RETRIBUITI DA DATORI DI LAVORO, PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, RESIDENTI O AVENTI SEDE ALL’ESTERO E DA QUESTI DIRETTAMENTE RETRIBUITI, I QUALI SIANO TEMPORANEAMENTE TRASFERITI DALL’ESTERO PRESSO PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, ITALIANE O STRANIERE, RESIDENTI IN ITALIA, AL FINE DI EFFETTUARE NEL TERRITORIO ITALIANO DETERMINATE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO DI APPALTO STIPULATO TRA LE PREDETTE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, RESIDENTI O AVENTI SEDE IN ITALIA E QUELLE RESIDENTI O AVENTI SEDE ALL’ESTERO.
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso allo Sportello Unico Immigrazione competente, qualora sia stata modificata una delle clausole del contratto di soggiorno.
NOTE:
Il nulla osta al lavoro, e di conseguenza il permesso di soggiorno, non può essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due (2) anni. La proroga se prevista non può superare lo stesso termine di due (2) anni.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO
(art. 27, comma 1, lett. l) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. e art. 40 del D.P.R. 394/99 e succ. mod.).
LAVORATORI OCCUPATI PRESSO CIRCHI O SPETTACOLI VIAGGIANTI ALL’ESTERO.
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
NOTE:
- Il nulla osta al lavoro, e di conseguenza il permesso di soggiorno, può essere concesso per un periodo iniziale non superiore a 12 mesi, salvo proroga.
- Il nulla osta al lavoro è rilasciato dalla Direzione Generale per l’Impiego – Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma e dell’Ufficio Speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo.
- I visti d’ingresso per gli artisti stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore a novanta (90) giorni, sono rilasciati al di fuori delle quote fissate dal decreto di programmazione dei flussi d’ingresso, con il vincolo che gli artisti interessati non possono svolgere attività per un produttore o committente dello spettacolo diverso da quello per il quale il visto è stato rilasciato. In questo caso la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno deve essere supportata:
- istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (modulo 1 e 2);
- fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella 4).
PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO
(art. 27, comma 1, lett. m, Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. art. 40 del D.P.R. 394/99 e succ. mod.)
PERSONALE ARTISTICO E TECNICO PER SPETTACOLI LIRICI, TEATRALI, CONCERTISTICI O DI BALLETTO.
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- Per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno oltre all’istanza di cui al punto a) deve essere prodotta copia del nulla osta al lavoro prorogato, copia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti ed inviato allo Sportello Unico Immigrazione e copia della ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale il contratto di soggiorno è stato spedito.
NOTE:
- Il nulla osta al lavoro, e di conseguenza il permesso di soggiorno, può essere concesso per un periodo iniziale non superiore a 12 mesi, salvo proroga.
- La proroga del nulla osta al lavoro può essere concessa sulla base di documentate esigenze, soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro.
- Il nulla osta al lavoro è rilasciato dalla Direzione Generale per l’Impiego – Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma e dell’Ufficio Speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo.
- I visti d’ingresso per gli artisti stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore a novanta (90) giorni, sono rilasciati al di fuori delle quote fissate dal decreto di programmazione dei flussi d’ingresso, con il vincolo che gli artisti interessati non possono svolgere attività per un produttore o committente dello spettacolo diverso da quello per il quale il visto è stato rilasciato. In questo caso la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno deve essere supportata:
- istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (modulo 1 e 2);
- fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella 4).
PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO
(art. 27, comma 1, lett. n) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. e art. 40 del D.P.R. 394/99 e succ. mod.)
BALLERINI, ARTISTI E MUSICISTI DA IMPIEGARE PRESSO LOCALI DI INTRATTENIMENTO.
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
- Per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno oltre all’istanza di cui al punto a) deve essere prodotta copia del nulla osta al lavoro prorogato, copia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti ed inviato allo Sportello Unico Immigrazione e copia della ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale il contratto di soggiorno è stato spedito.
NOTE:
- Il nulla osta al lavoro, e di conseguenza il permesso di soggiorno, può essere concesso per un periodo iniziale non superiore a 12 mesi, salvo proroga.
- La proroga dell’autorizzazione al lavoro può essere concessa sulla base di documentate esigenze, soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro.
- Il nulla osta al lavoro è rilasciato dalla Direzione Generale per l’Impiego – Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma e dell’Ufficio Speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo.
- I visti d’ingresso per gli artisti stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore a novanta (90) giorni, sono rilasciati al di fuori delle quote fissate dal decreto di programmazione dei flussi d’ingresso, con il vincolo che gli artisti interessati non possono svolgere attività per un produttore o committente dello spettacolo diverso da quello per il quale il visto è stato rilasciato. In questo caso la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno deve essere supportata:
- istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (modulo 1 e 2);
- fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella 4).
PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO
(art. 27, comma 1, lett. o) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. e art. 40 D.P.R. 394/ 99 e succ. mod.).
ARTISTI DA IMPIEGARE DA ENTI MUSICALI, TEATRALI, CINEMATOGRAFICI O DA IMPRESE RADIOFONICHE O TELEVISIVE, PUBBLICHE O PRIVATE, O DA ENTI PUBBLICI NELL’AMBITO DI MANIFESTAZIONI CULTURALI O FOLKLORISTICHE.
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- Per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno l’istanza oltre che dei moduli di cui al punto a) deve essere corredata dal nulla osta al lavoro prorogato, dalla copia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e della ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale è stato inviato allo Sportello Unico Immigrazioni.
NOTE:
- Il nulla osta al lavoro, e di conseguenza il permesso di soggiorno, può essere concesso per un periodo iniziale non superiore a 12 mesi, salvo proroga.
- Il nulla osta al lavoro è rilasciato dalla Direzione Generale per l’Impiego – Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma e dell’Ufficio Speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo.
- I visti d’ingresso per gli artisti stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore a novanta (90) giorni, sono rilasciati al di fuori delle quote fissate dal decreto di programmazione dei flussi d’ingresso, con il vincolo che gli artisti interessati non possono svolgere attività per un produttore o committente dello spettacolo diverso da quello per il quale il visto è stato rilasciato. In questo caso la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno deve essere supportata:
- istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (modulo 1 e 2);
- fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella 4).
PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO
(art. 27, comma 1, lett. p) e comma 5 b) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.; art. 40 D.P.R. 394/99 e succ. mod.).
STRANIERI CHE SIANO DESTINATI A SVOLGERE QUALSIASI TIPO DI ATTIVITA’ SPORTIVA PROFESSIONISTICA PRESSO SOCIETA’ SPORTIVE ITALIANE AI SENSI DELLA LEGGE 23.3.1981, N. 9.
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso presso lo Sportello Unico Immigrazione competente, qualora sia stata modificata una delle clausole del contratto di soggiorno.
- L’attività sportiva può essere svolta anche in forma autonoma.
In tal caso la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno deve essere corredata:- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4).
Per il rinnovo:
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- Fotocopia dichiarazione dei redditi.
NOTE:
-Il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche al fine di consentire il trasferimento dello sportivo straniero tra società sportive diverse nell’ambito della medesima federazione previa stipula di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro.
– Per gli sportivi stranieri il nulla osta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del CONI, nell’ambito del limite massimo annuale d’ingresso degli sportivi stranieri fissato con il decreto di programmazione del Ministero per i beni e le attività culturali.
– La dichiarazione nominativa di assenso del CONI è richiesta anche quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo.
PERMESSO DI SOGGIORNO
(art. 27, lett. q) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. ; art. 40 del D.P.R. 394/99 e succ. mod.).
GIORNALISTI CORRISPONDENTI UFFICIALMENTE ACCREDITATI IN ITALIA E DIPENDENTI, REGOLARMENTE RETRIBUITI DA ORGANI DI STAMPA, QUOTIDIANI O PERIODICI, OVVERO DA EMITTENTI RADIOFONICHE O TELEVISIVE STRANIERE.
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n° 4);
- Nota di accredito del Ministero Affari Esteri con riportato l’incarico svolto.
NOTE:
La documentazione indicata nei punti a, b, e c, deve essere prodotta sia per la richiesta di rilascio, che per quella di rinnovo del permesso di soggiorno.
PERMESSO DI SOGGIORNO
(art. 27, comma 1, lett. r ) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. ; artt. 40 e 44 del D.P.R. n. 394/99 e succ. mod.).
PERSONE CHE, SECONDO LE NORME DI ACCORDI INTERNAZIONALI IN VIGORE PER L’ITALIA, SVOLGONO IN ITALIA ATTIVITA’ DI RICERCA O UN LAVORO OCCASIONALE NELL’AMBITO DI PROGRAMMI DI SCAMBI DI GIOVANI O DI MOBILITA’ DI GIOVANI O SONO PERSONE COLLOCATE “ALLA PARI”.
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- Per la richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno lo straniero dovrà compilare i Moduli 1 e 2 allegando fotocopia di documentazione attestante l’incarico svolto presso l’Ente di Ricerca.
NOTE:
La richiesta di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per vacanze lavoro si presenta presso l’Ufficio Immigrazione della Questura.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO
(art. 27, comma 1, lett. r bis) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. e art. 40 del D.P.R. 394/99 e succ. mod.)
INFERMIERI ASSUNTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE.
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso presso lo Sportello Unico Immigrazione competente, qualora sia intervenuta una modifica di una delle clausole del contratto di soggiorno.
NOTE:
-Gli ingressi in Italia ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. r bis) del Testo Unico dell’Immigrazione riguardano esclusivamente gli infermieri dotati di specifico titolo, riconosciuto dal Ministero della Salute.
-Il rapporto di lavoro può essere anche a tempo indeterminato.
-Gli infermieri entrati in Italia ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. r/bis del D. Leg.vo n. 286/98, possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l’originario nulla osta.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE
(art. 24 del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. art. 38 D.P.R. 394/99 e succ. mod.)
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- Per il rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato stagionale.
- Per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere prodotta copia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato stagionale sottoscritto tra le parti unitamente alla ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale lo stesso è stato inviato allo Sportello Unico competente
NOTE:
-L’autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da 20 giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto anche con riferimento all’accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
-Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale pluriennale (art. 5, comma 5 ter, Decreto Legislativo n. 286/98 e successive modifiche) è richiesto presso l’Ufficio Immigrazione della Questura competente.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER MISSIONE DECRETO INTERMINISTERIALE IN MATERIA DI VISTI D’INGRESSO DEL 12 LUGLIO 2000
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- Per il rinnovo dovrà essere esibita la dichiarazione della Pubblica Amministrazione/Ente Pubblico o Privato/Organizzazione Internazionale che attesti l’attualità dell’incarico ricoperto.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI RELIGIOSI
(art. 5 Decreto Legislativo n°286/98 e succ. mod.; Decreto Interministeriale del 12 luglio 2000)
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessata (Modulo 1);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- Dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia, attestante la natura dell’incarico ricoperto, l’assunzione dell’onere del vitto e alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia;
- Fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale per tutto il periodo di validità del permesso di soggiorno richiesto, contro il rischio di malattia e infortuni.
NOTE:
I documenti indicati alle lettere a, b,c, d sono richiesti sia per l’istanza di rilascio che per quella di rinnovo del permesso di soggiorno.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER RESIDENZA ELETTIVA
(art. 11 DPR 394/99 e succ. mod.; Decreto Ministero Affari Esteri 12 luglio 2000)
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Moduli 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- Fotocopia della documentazione attestante il possesso:
- di ampie risorse economiche, da proprietà immobiliari o da qualsiasi altra fonte lecita diversa dal lavoro, o dal percepimento nel territorio di assegni di pensioni o vitalizi italiani o riconosciuti dalle Autorità Italiane.
RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICHIESTA RICONOSCIMENTO STATUS DI APOLIDIA
(art. 11, comma 1, lett. c) del D.P.R. 394/99 e successive modifiche)
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e Modulo 2 qualora in possesso di reddito);
- Fotocopia di tutto il passaporto o altro documento equipollente (se in possesso, vedi tabella n°4);
- Copia istanza di riconoscimento status di apolidia
PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO
(art. 39 Decreto Legislativo n° 286/98 e succ. mod. ; artt. 44 bis, 45 e 46 DPR 394/99 e succ. mod.)
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n.4);
- Per il primo rilascio del permesso di soggiorno deve essere prodotta:
- fotocopia della certificazione attestante il corso di studio da seguire, vistata dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare Italiana all’atto del rilascio del visto di ingresso;
- fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale, per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia e/o infortuni.
- Per il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere prodotta:
- fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per il periodo della durata del permesso di soggiorno. Lo studente lavoratore può dimostrare il reddito tramite compilazione del modulo 2;
- fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia ed infortuni.
- fotocopia certificazione attestante il superamento di almeno un esame di profitto per il 1° rinnovo e di almeno 2 esami per i successivi rinnovi del permesso di soggiorno, salvo cause di forza maggiore.
- Per il rilascio del permesso di soggiorno per mobilità dello studente all’interno dell’Unione Europea (art.39, comma 4 ter), deve essere prodotta:
- documentazione proveniente dalle autorità accademiche del Paese membro nel quale ha svolto il corso di studi, che attesta che il programma di studi da svolgere in Italia è complementare al programma di studi già svolto;
- fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per il periodo della durata del permesso di soggiorno;
- fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia ed infortuni.
NOTE:
- Il permesso di soggiorno per studio autorizza lo svolgimento di attività lavorativa part-time per un massimo di 20 ore settimanali e un limite annuale di 1.040 ore.
- Il permesso di soggiorno per studio può essere rinnovato solo se il visto di ingresso è stato rilasciato per la frequenza di un corso di studio pluriennale.
- Il permesso di soggiorno per studio non può essere in ogni caso rinnovato per più di tre anni oltre la durata del corso di studi pluriennale.
- Il permesso di soggiorno per studio non può essere utilizzato o rinnovato per la frequenza di un corso di studi diverso da quello per il quale è stato concesso il visto ad eccezione del transito ad altra facoltà concesso dalla Autorità accademica e dell’accesso ad un corso di tipo universitario intrapreso al termine della frequenza in Italia o un corso di livello medio/superiore.
- Il permesso di soggiorno per studio può essere convertito in quello per lavoro acquisendo una quota nell’ambito del decreto di programmazione dei flussi di ingresso per lavoro dimostrando il possesso dei requisiti richiesti dalla norma per la tipologia del lavoro svolto:
- dallo straniero già regolarmente presente sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età;
- dallo straniero che ha conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativo corso di studi in Italia.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER TIROCINIO/FORMAZIONE PROFESSIONALE
(art. 27, comma 1, lett. f) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. e art. 40 e 44 bis, commi5 e 6, del D.P.R. n. 394/99 e succ. mod.)
PERSONE AUTORIZZATE A SOGGIORNARE PER MOTIVI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, CHE SVOLGONO PERIODI TEMPORANEI DI ADDESTRAMENTO PRESSO DATORI DI LAVORO ITALIANI EFFETTUANDO ANCHE PRESTAZIONI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO LAVORO SUBORDINATO.
- Se l’ingresso in Italia è nell’ambito di un rapporto di tirocinio funzionale, lo straniero deve fare ingresso in Italia con un visto per studio. In tal caso l’istanza dovrà essere corredata:
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- Progetto formativo vistato dalla regione, nell’ambito del quale si svolge il tirocinio.
- Se l’ingresso in Italia è per la frequenza di un corso di formazione professionale (organizzato da enti di formazione accreditati ai sensi del Decreto Legislativo 31/3/98 n. 112) finalizzato al riconoscimento di una qualifica o comunque alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, lo straniero deve essere in possesso di un visto per studio. In tal caso l’istanza dovrà essere corredata:
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- Documento attestante l’iscrizione al corso di formazione professionale rilasciato dall’Ente accreditato;
- La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata dalla documentazione attestante la frequenza al corso di formazione rilasciata dall’Ente accreditato.
- Se l’ingresso in Italia dello straniero è per attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall’organizzazione dalla quale dipende, l’istanza dovrà essere corredata:
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso allo lo Sportello Unico Immigrazione competente.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICERCA
(art. 27 ter Decreto Legislativo n° 286/98 e succ. mod.)
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Moduli 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n° 4);
- Fotocopia della convenzione di accoglienza stipulata con l’Istituto di ricerca;
- Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i Moduli 1 e 2 verranno compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione che ha rilasciato il nulla osta all’ingresso.
NOTE:
– In caso di proroga del programma di ricerca il permesso di soggiorno per ricercatore è rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza.
– La procedura si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante nel territorio nazionale ad altro titolo. In tale caso, al ricercatore è rilasciato il relativo permesso di soggiorno, in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell’effettiva residenza all’estero per la procedura di rilascio del nulla osta presso lo Sportello Unico della competente Prefettura-UTG.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICERCA LAVORO O IMPRENDITORIALITA’ DEI RICERCATORI
(art. 27 ter, comma 9 bis, Decreto Legislativo n° 286/98 e succ. mod.)
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Moduli 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n° 4);
- Documentazione attestante il completamento dell’attività di ricerca svolta, rilasciata dall’Istituto di ricerca;
- Fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per il periodo della durata del permesso di soggiorno;
- Fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale, per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia e/o infortuni e assistenza sanitaria in Italia;
- Certificazione della dichiarazione resa al centro per l’impiego (già iscrizione liste collocamento).
PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOBILITA’ RICERCATORE
(art. 27 ter, comma 11 septies, Decreto Legislativo n° 286/98 e succ. mod.)
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Moduli 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n° 4);
- Fotocopia del permesso di soggiorno per ricerca, in corso di validità, rilasciato dall’altro Stato membro dell’Unione europea;
- Fotocopia della convenzione di accoglienza con l’istituto di ricerca del primo Stato membro;
- Documentazione relativa alla disponibilità di risorse economiche per il proprio sostentamento e di una assicurazione sanitaria, ove tali elementi non risultino dalla convenzione di accoglienza;
- Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i Moduli 1 e 2 verranno compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione del luogo in cui si svolgerà l’attività di ricerca.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICERCA LAVORO O IMPRENDITORIALITA’ DEGLI STUDENTI
(art. 39 bis.1, comma 1, Decreto Legislativo n° 286/98 e succ. mod.)
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Moduli 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n° 4);
- Documentazione attestante il conseguimento del dottorato o master universitario, laurea triennale o la laurea specialistica, ovvero del diploma accademico di primo livello o di secondo livello o del diploma di tecnico superiore;
- Fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per il periodo della durata del permesso di soggiorno;
- Fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale, per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia e/o infortuni e assistenza sanitaria in Italia;
- Certificazione della dichiarazione resa al centro per l’impiego (già iscrizione liste collocamento).
PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDENTI / TIROCINANTI / ALUNNI
(art. 39 bis Decreto Legislativo n° 286/98 e succ. mod.; artt.44 bis e 45 DPR 394/99 e succ. mod.)
- FREQUENZA CORSI DI STUDIO PER STRANIERI MAGGIORI DI ETÀ NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE, CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE, PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE E CORSI DI FORMAZIONE SUPERIORE;
- FREQUENZA CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E TIROCINI CURRICULARI O EXTRACURRICULARI;
- FREQUENZA CORSI DI STUDIO PER STRANIERI MINORI DI ETÀ;
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n.4);
- Per il primo rilascio del permesso di soggiorno deve essere prodotta:
- fotocopia della certificazione attestante il corso di studio da seguire o della convenzione di formazione relativa al tirocinio da svolgere, vistata dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare Italiana all’atto del rilascio del visto di ingresso;
- fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale, per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia e/o infortuni.
- Per il rinnovo del permesso di soggiorno, ove previsto, deve essere prodotta:
- fotocopia della certificazione attestante la prosecuzione del corso di studio frequentato o della convenzione di formazione relativa al tirocinio in fase di svolgimento;
- fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per il periodo della durata del permesso di soggiorno. Lo studente lavoratore può dimostrare il reddito tramite compilazione del modulo 2;
- fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia ed infortuni.
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